Mezzogiorno: novità credito d’imposta su investimenti
Dal 31 marzo 2021, per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
le imprese devono utilizzare il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate il 9 marzo.
A seguire, i contenuti della circolare precedentemente trasmessa sul Bonus,
la cui “validità” è stata prorogata fino al 31.12.2022.
La Legge di bilancio 2020 ha prorogato il credito d’imposta a favore di imprese
che, fino al 31 dicembre 2020, acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate in determinate aree geografiche.
Per chiedere il credito d’imposta è necessaria una comunicazione che, anche se già
inviata, può essere rettificata comportando la rideterminazione degli anni in cui il credito è
fruibile, senza però incidere sul diritto alla fruizione dello stesso che resta subordinato
all’effettivo realizzo degli investimenti (Risp. AE 3 febbraio 2020 n. 1, Ris. AE 2 aprile 2019
n. 39).
Alla luce delle suddette novità si riporta la disciplina generale del credito d’imposta
in esame. È riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2016 realizzano nuovi investimenti
in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (aree territoriali ammissibili alle
deroghe al regime degli aiuti di Stato), e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo
(c.d. “aree svantaggiate”, secondo la “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020″).
Non possono beneficiare del credito d’imposta le imprese in difficoltà e quelle che
operano nei settori siderurgico, fibre sintetiche, industria carbonifera, costruzione navale,
trasporti e infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche,
credito, finanza e assicurazioni.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento
iniziale, relativi all’acquisizione (anche mediante leasing) di beni strumentali nuovi,
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
agevolato.
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
Il credito d’imposta è attribuito, nella misura massima, in percentuali diverse a
seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è commisurato alla quota del costo complessivo
degli investimenti agevolabili, con un limite massimo, per ciascun progetto, variabile in
funzione della dimensione dell’impresa, come indicato in tabella.
Il credito d’imposta va richiesto mediante apposita comunicazione da inviare all’AE
in via telematica utilizzando il software denominato “CIM17”, attraverso i soliti intermediari
abilitati, presumibilmente entro il 31 dicembre 2020 (Provv. AE 14 aprile 2017 n. 76099 e
Provv. AE 9 agosto 2019 n. 670294).
Una volta comunicata dall’AE l’autorizzazione alla fruizione del credito (mediante
rilascio della ricevuta telematica), esso è utilizzabile in compensazione (cod. tributo “6869”,
Ris. AE 4 luglio 2016 n. 51/E), dal 5° giorno successivo al rilascio dell’autorizzazione,
presentando il Mod. F24 attraverso i canali Entratel o Fisconline.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
maturazione del credito e in quelle relative ai periodi successivi fino a quello in cui se ne
conclude l’utilizzo.
È cumulabile con i nuovi crediti d’imposta che sostituiscono il super e iper
ammortamento a condizione che il cumulo non superi il tetto massimo del costo
dell’investimento effettuato.