Modifiche alla normativa sull’organo di controllo delle Srl.
Sono state abbassate le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo delle Srl, con un ampliamento dei soggetti che potranno ricoprire questo incarico.
Le modifiche – come specifica la nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati – intervengono anche per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.
Organo di controllo Srl, obbligo di nomina: soglie ridotte
Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo delle società, è stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui spicca l’introduzione del sindaco unico (o organo monocratico).
Ebbene, le società a responsabilità limitata si sono viste traslare in particolare sui soci il potere di scegliere l’organo di controllo più consono alle proprie esigenze, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.

Le disposizioni attualmente in vigore (art. 2477 cc) prevedono che vi sia l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nei seguenti casi:
A. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
B. la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
C. vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
- Le novità legislative intervengono sul fattore “C” che determina la nomina obbligatoria, e di fatto stabiliscono una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:
- il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 10 unità.
La legge interviene ancora sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o anche del revisore prevedendo che sarà sufficiente superare almeno uno
dei limiti dimensionali sopra citati (ricordiamo che l’attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre) e stabilendo inoltre che l’obbligo verrà meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti.
La norma in vigore prevede invece la cessazione dell’obbligo in caso di mancato superamento di almeno due dei limiti (in vigore) per due esercizi consecutivi.