Novità sulle norme di successione dei patrimoni

Con la discussione della legge delega per la riforma degli accordi matrimoniali e patti successori, si profila la possibilità di rivedere il disegno di legge sulle imposte di successione e donazione.

Come si evince dalla nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati, tra gli interventi indicati nel provvedimento legislativo molti sono destinati ad incidere sulle norme che disciplinano la trasmissione e successione dei patrimoni.

 

In questa prospettiva, un primo criterio di delega riguarda la stipulazione di accordi tra nubendi, coniugi nonché parti di una programmata o costituita unione civile, volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in uno scenario di possibile crisi, nonché i criteri per l’indirizzo della vita familiare e per l’educazione dei figli.

 

 

Ulteriori principi e criteri direttivi riguardano la materia della successioni, ispirati dal comune obiettivo di conferire certezza alla titolarità dei beni di provenienza donativa, agevolando così la loro circolazione e, in ipotesi di immobili, l’accesso al credito garantito da ipoteca.

 

In particolare, si prevede innanzitutto di intervenire nell’ambito dei diritti riservati ai legittimari, di cui agli art. 536 e ss. del codice civile, nel senso di consentire la trasformazione della quota del patrimonio ereditario riservata a questi ultimi in una quota del valore dello stesso patrimonio ereditario: in altre parole, ciò che si prospetta è la trasformazione dell’attuale legittima “in natura” nella cosiddetta legittima “in valore”, avente nello specifico natura di diritto di credito, altresì garantito da privilegio speciale sugli immobili in asse ereditario o, in loro mancanza, da privilegio generale sui beni mobili invece presenti, senza alcuna modifica circa i criteri di relativa quantificazione.

 

Sempre in materia di successione, un ulteriore criterio di delega riguarda i patti successori: in particolare, si prevede la possibilità di stipulare patti sulle successioni future che consentano di devolvere specifici beni del patrimonio ereditario a determinati successori specificamente indicati, nonché di rinunciare irrevocabilmente, da parte di soggetti successibili, alla successione generale o a particolari beni, ferma restando l’inderogabilità della quota di riserva prevista dal codice civile.

 

Introduzione di una disciplina interna per il trust

 

In ultimo, per quanto concerne i trust, nella relazione al disegno si dà conto, da un lato, della loro ampia diffusione, dall’altro, delle modifiche che il quadro interno ha registrato rispetto a quello esistente al tempo della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, Convenzione poi entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

 

La proposta di norma è tesa, in verità, a delegare al Governo la regolamentazione delle modalità di costituzione e di funzionamento non solo del trust, ma anche “degli altri contratti di affidamento fiduciario”.