Per le holding industriali nuovi adempimenti comunicativi
Novità importanti per le holding industriali. Con il Decreto Legislativo 142 del 2018 (decreto ATAD) sono stati introdotti dei significativi elementi normativi rivolti ai soggetti che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
In particolare, come si evince dalla nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati, il decreto distingue le “holding industriali” (annoverabili tra le cosiddette “società di partecipazione non finanziaria”), destinatarie delle disposizioni fiscali ordinarie così come qualsiasi altra impresa commerciale, dalle “holding finanziarie”, destinatarie di disposizioni normative speciali alla stregua degli intermediari finanziari.
Le holding “industriali”
Ai fini fiscali, rientrano nella prima categoria i soggetti che:
- esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. In altri termini, si tratta delle società che svolgono come attività principale la detenzione di partecipazioni in società industriali e commerciali di servizi (cosiddette società industriali);
- svolgono attività finanziarie, ma non nei confronti del pubblico, e se inclusi in un gruppo di soggetti che a loro volta svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.
- uniformano, ai fini fiscali, le modalità con cui verificare l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
- apportano alcune importanti modifiche di coordinamento alle disposizioni tributarie vigenti, tra cui l’estensione alle holding industriali degli obblighi di comunicazione all’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari.

LA VERIFICA DELL’OBBLIGO
La prevalenza dell’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari si verifica quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
LA COMUNICAZIONE ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, per ricadere nell’obbligo di comunicazione, sono sufficienti:
- valore partecipazioni > 50 % attivo patrimoniale;
- verifica dell’unico requisito sopra citato, solamente in relazione ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso.
Per conoscere le modalità di comunicazione leggi e scarica qui il pdf