PMI innovative: bonus IRPEF al 50%
Nel corso della conversione in legge del DL 34/2020 è stata incrementata la misura inizialmente prevista per le PMI innovative.
Vista la necessità del decreto attuativo, seguiranno mail specifiche sull’operatività dell’agevolazione che si sostanzia sinteticamente così:
Incremento da 100.000 a 300.000 euro del limite massimo degli investimenti in PMI innovative agevolabili con la nuova detrazione IRPEF del 50%.
Questo incremento è previsto dalla legge di conversione del DL 34/2020, approvata in via definitiva dal Senato.
Il comma 7 dell’art. 38 del DL 34/2020, che non ha subito cambiamenti nel corso della conversione in legge, integra la disciplina agevolativa delle start up innovative contenuta nel DL n. 179/2012, aggiungendovi un nuovo art. 29-bis, che prevede incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start up innovative.
In particolare, il nuovo art. 29-bis dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” (quindi dal 19 maggio 2020), in alternativa a quanto previsto dall’art. 29 del medesimo DL 179/2012 (detrazione pari al 30%, con investimento massimo di 1 milione), è riconosciuta una detrazione dall’IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, investimento che può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative.
In tal caso, l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro (la detrazione massima è quindi pari a 50.000 euro).
Pertanto, la nuova disciplina prevede una maggiore agevolazione (detrazione IRPEF al 50% e non al 30%) soltanto però con riferimento ad investimenti di ridotta entità.
Il comma 8 dell’art. 38 del DL 34/2020 integra la disciplina agevolativa per le PMI innovative, introducendo, in linea di massima, la stessa agevolazione in regime “de minimis” introdotta per le start up innovative dal comma 7, con detrazione IRPEF di un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle PMI innovative (nuovo comma 9-ter dell’art. 4 del DL 3/2015). La detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
Questa disposizione è stata tuttavia parzialmente modificata nel corso della conversione in legge del DL 34/2020, innalzando, come anticipato, l’investimento massimo detraibile per ciascun anno d’imposta da 100.000 (inizialmente previsto nel DL 34/2020) a 300.000 (la detrazione massima è quindi pari a 150.000 euro).
La modifica riguarda quindi soltanto gli investimenti in PMI innovative.
Nell’ambito del comma 8 dell’art. 38 del DL 34/2020 convertito è inoltre previsto che, fino all’ammontare di investimento di 300.000 euro, la “nuova” detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto alla detrazione “ordinaria” di cui all’art. 29 del DL 179/2012. Sulla parte di investimento che eccede il limite è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato art. 29 del DL 179/2019.
Priorità rispetto alla detrazione IRPEF “ordinaria”
Pertanto, fino al predetto ammontare massimo di investimento, la nuova detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto alla detrazione IRPEF “ordinaria” per tali investimenti.
Resta fermo che, ai fini della detrazione del 50% sia per le start up che per le PMI, la norma agevolativa prevede che l’investimento debba essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Le modalità di attuazione di tali agevolazioni saranno definite con un successivo decreto.
I criteri per potersi definire “innovativa”
Per essere “innovativa” invece l’impresa, secondo il decreto Investment Compact, deve rispettare almeno 2 dei 3 seguenti criteri:
- dedicare alla spesa in ricerca, sviluppo e innovazione almeno il 3% del valore totale della produzione (o del costo del lavoro, se più alto del valore della produzione);
- avere almeno 1/5 della forza lavoro complessiva con un titolo di dottorato di ricerca(o un dottorato in corso presso un’università italiana o straniera), o una laurea con almeno 3 anni di attività di ricercacertificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero. In alternativa almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve avere una laurea magistrale;
- avere almeno una privativa industriale(invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale, ecc.) o una titolarità dei diritti su un programma registrato al Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché la privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.