PMI: scade il 31 luglio il termine per le istanze di debito.

Per le PMI si avvicina la scadenza per la presentazione delle istanze di debito nei confronti del sistema bancario. Il prossimo 31 luglio scatta il termine utile per presentare le richieste di allungamento e sospensione delle solvenze bancarie.
L’Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le PMI:

• “imprese in ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
• “imprese in sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
• “imprese e PA” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.

In particolare, dal 1° luglio 2015 l’iniziativa, “Imprese in Ripresa” consente alle PMI operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei leasing immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei leasing mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).

 

Aldo Cadau PMI

 

Le modalità di richiesta della sospensione o dell’allungamento dei finanziamenti.

Requisito oggettivo per accedere all’iniziativa “imprese in ripresa” è che i contratti di finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche e gli intermediari finanziari valutano l’impresa ai fini dell’accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.

Le implicazioni operative della sospensione delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria.

La moratoria per 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei contratti di leasing immobiliari, ovvero per 6 mesi delle quote capitale dei contratti di leasing mobiliari comporta le seguenti conseguenze:
– durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della moratoria;
• l’esercizio dell’opzione di riscatto sarà postergato del periodo di moratoria;
• le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario saranno rimborsate al termine del periodo di moratoria.

La PMI che aderisce alla moratoria di 6 mesi dei leasing mobiliari o di 12 mesi dei leasing immobiliari si trova a corrispondere nel nuovo arco temporale di durata del contratto un ammontare superiore di canoni rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria, pari alla somma degli interessi pagati nel periodo di sospensione.

Il Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 16 febbraio 2011 ha illustrato le 3 possibili soluzioni per la rappresentazione contabile della moratoria delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria: solo la soluzione denominata “Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a Conto economico” è coerente con quanto affermato dal Principio contabile Oic 6 denominato Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio.

La corretta rappresentazione contabile della moratoria dei contratti di locazione finanziaria prevede che a fronte dell’allungamento della durata originaria del contratto e della conseguente variazione del numero e dell’entità dei canoni, l’impresa ridetermini i costi di competenza dell’esercizio interessato dalla sospensione e di quelli degli esercizi successivi, considerando i canoni di leasing ancora dovuti, gli interessi maturati nel periodo di sospensione e la parte residua dell’eventuale maxi-canone iniziale.

In tal modo, il conto economico esporrà un costo di competenza lungo tutta la durata effettiva dell’utilità economica del bene strumentale, coprendo anche il lasso temporale tra la data originaria di riscatto e la nuova data traslata per effetto della moratoria.

 

Aldo Cadau PMI

 

Esempio contabile di applicazione della moratoria del contratto di locazione finanziaria

In data 1° gennaio 2015 una PMI operante nel campo dell’automazione industriale ha stipulato un contratto di locazione finanziaria su un macchinario della durata di 5 anni. Il valore corrente del cespite era pari a 120.000 euro. Il contratto prevedeva il versamento anticipato di un maxi-canone pari a 20.000 euro, e il versamento di 20 canoni trimestrali posticipati pari a 5.000 euro cadauno, oltre ad un’opzione per l’esercizio del riscatto del bene da esercitare al termine della durata contrattuale al prezzo di 1.000 euro.

Il locatario richiede in data 9 marzo 2018 la sospensione del pagamento delle quote capitale dei canoni di leasing e soddisfando i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti la moratoria viene accordata da parte della società di leasing. L’impresa viene ammessa alla moratoria a fare data dal 1° gennaio 2018 (i canoni di leasing aventi scadenza originaria 31/03/2018 e 30/06/2018 vengono addebitati con la sola quota interessi). L’esercizio dell’opzione di riscatto del bene viene postergato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.