Regole per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali.
Dal 1° gennaio sono utilizzabili i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all’anno precedente.
Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) sono però soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano i crediti Iva, ma dal 2014 sono stati introdotte limitazioni riguardanti anche le altre imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.
Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.
Le regole per i crediti Iva
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2017 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2018 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2018, occorre ricordare che gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:
- può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro
Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2017 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:
- a partire dal 1° gennaio 2018;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
Queste compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:
- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2018);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2017 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell’anno 2017 risultante dalla dichiarazione Iva 2018).
Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro
Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017 il contribuente non dovrà più attendere, come previsto in precedenza, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale (e così anche per i crediti emergenti dal modello TR) per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Un esempio
Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 5 febbraio 2018, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 15 febbraio 2018. Per effetto delle nuove regole, quindi, il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” (e, quindi, non più fisso) che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione annuale.
Il caso delle start up innovative
Si ricorda che per le cd. start up innovative è previsto, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva.