Riduzione dei limiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo

Con il Decreto Legislativo 14 del 2019, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di disciplina concorsuale, con la riduzione dei limiti per la nomina dell’organo di controllo.


Come specificato nell’ultima nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati le principali finalità del provvedimento sono quelle di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e quindi salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.


Operativamente, tali nuove previsioni, si poggiano anche sull’allargamento della platea dei soggetti interessati dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.





I nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo

Il nuovo codice della crisi d’impresa entrerà in vigore, in via generale, il prossimo 15 agosto 2020; per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipazione lo scorso 16 marzo 2019.


Nella fattispecie: la nomina dell’organo di controllo, o del revisore, è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; sotto tale profilo, i presupposti non si sono modificati.

Le novità riguardano invece il profilo dimensionale, in quanto in precedenza l’obbligo si innescava al superamento dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis (quelli che comportano la redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell’articolo 2477 sono stabiliti degli specifici parametri.

LIMITI VECCHIO LIMITE NUOVO LIMITE
Attivo € 4.400.000 € 2.000.000
Ricavi € 8.800.000 € 2.000.000
n. medio dipendenti impiegati 50 10
Regola di “innesco” 2 su 3 per 2 anni 1 su 3 per 2 anni



Va evidenziato come la riduzione dei parametri e la verifica del superamento anche solo di uno di questi, comporta un consistente allargamento della platea delle società interessate dall’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore.

Decorrenza


Uno dei punti più delicati è quello della decorrenza delle nuove previsioni.
Il primo elemento da segnalare è il fatto che, per valutare l’applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, occorre osservare i bilanci 2017 e 2018, quindi di fatto il problema si pone immediatamente.


Il punto centrale è però il rinvio di 9 mesi, che pone la scadenza degli adempimenti al 16 dicembre 2019; posto che tale rinvio è certamente operativo per la necessità di adeguamento degli statuti alle nuove previsioni, qualche dubbio potrebbe sorgere sul differimento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore quando lo statuto già preveda il rinvio all’articolo 2477, cod. civ.


Aldo Cadau organo di controllo



Detto ciò, la relazione che accompagna il provvedimento in commento pare rendere applicabile il differimento di 9 mesi anche all’obbligo di nomina dell’organo di controllo.


Sul punto si deve comunque segnalare come siano forti le pressioni per una possibile modifica di tale previsione, modifica finalizzata da un lato ad innalzare, almeno in parte, i nuovi parametri, dall’altro a reintrodurre la regola dei “2 su 3” precedentemente prevista.

Lo Studio avviserà tempestivamente le singole società interessate circa l’evoluzione della disciplina, al fine organizzare la nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Da segnalare, peraltro, che le società, durante tale regime transitorio, dovranno adeguare la propria struttura amministrativa ed organizzativa per farsi trovare pronte, anche sotto il profilo della strutturazione dei controlli interni, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa, da applicarsi a decorrere dei successivi otto mesi.

Considerazione finale

In caso di obbligatorietà, la preferenza potrà sicuramente ricadere sulla nomina di un revisore piuttosto che sulla nomina di un sindaco unico. Questa impostazione potrebbe sensibilmente diminuire i costi per l’organo di controllo in quanto le attività del revisore rispetto a quelle del sindaco unico sono inferiori e rivolte esclusivamente alla formazione di un giudizio sul bilancio.