Rigetto delle fatture: diritto, obbligo o facoltà?

 


Dallo
 studio commerciale di Cagliari Cadau&Associati
Coordinatore – il dottor commercialista Aldo Cadau

 

Si è discusso a lungo, nell’ultimo periodo, dei tempi e delle modalità di annotazione delle fatture passive, con particolare – specifica lo studio commerciale Aldo Cadau – riferimento al momento in cui si può esercitare il diritto di detrazione. Premesso che la riteniamo una questione “di lana caprina” sia per il diritto alla detrazione che non potrà essere compresso “sine die”, che per l’introduzione futuristica della fattura elettronica, riteniamo utile affrontare un tema spesso delicato e non sempre risolvibile unilateralmente.
E’ il tema riguardante la sorte delle fatture passive che, sebbene ricevute, non siano corrette: il cliente può ovvero deve respingerle al mittente?

I casi di respingimento della fattura cartacea – evidenzia lo studio Cadau&Associati – sono limitati alle ipotesi di incoerenza radicale del documento rispetto all’operazione che esso rappresenta. In tutte le altre ipotesi, il sistema normativo “difende” la fattura originariamente emessa, prescrivendone la regolarizzazione inter partes o con l’intervento dell’Amministrazione fiscale.
Sul punto esistono alcune indicazioni, confinate, però, nell’ambito della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’emissione della fattura, appunto, elettronica comporta, anzitutto, la sua sottoposizione al controllo di “correttezza” da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

 

 

Se l’esito è positivo, la fattura è inviata all’Ufficio Pubblico, che effettua una seconda verifica, all’esito della quale la fattura può essere rifiutata attraverso la notifica di esito negativo, allorché il SdI comunichi all’emittente lo scarto e il motivo.

Il rifiuto può anche verificarsi in un momento successivo all’accettazione della fattura, con il contatto diretto dell’ufficio pubblico con il fornitore del bene o il prestatore del servizio.
Il rifiuto, infine, può avvenire quando sia decorso il termine di 15 giorni senza alcuna comunicazione di esito positivo o negativo, sempre a mezzo del contatto diretto della PA con il fornitore o con il prestatore.

In attesa che l’emissione elettronica si applichi a tutte le operazioni, la domanda è sul comportamento da adottare per le fatture cartacee tradizionali, per le quali non esistono attualmente disposizioni analoghe a quelle dianzi illustrate per il modello elettronico.

In caso di fatture per operazioni inesistenti, anzitutto, occorre rilevare che la fattura cartacea, che esponga un rapporto tra due soggetti in realtà inesistente, è fiscalmente irrilevante e deve essere respinta. Similmente, la fattura che descriva un rapporto radicalmente diverso rispetto a quello effettivo deve essere respinta e rimane priva di effetti fiscali, ove il fornitore non provveda alla sua sostituzione con una fattura “autentica”.

Se l’operazione, ancorché diversa da quella descritta, è realmente avvenuta, il cliente, nei quattro mesi successivi alla data di effettuazione dell’operazione, procede alla regolarizzazione presentando duplice copia di un documento dal quale risultino le indicazioni prescritte per la fattura (dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972) e provvedendo al pagamento dell’IVA (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997).

Identica procedura va seguita quando la fattura sia priva di almeno di uno degli elementi essenziali prescritti dall’art. 21 del decreto IVA.
Alternativamente, l’operatore economico che riceva una fattura irregolare può chiederne la sostituzione che, però, deve avvenire entro un termine comunque non eccedente quello previsto per la regolarizzazione del documento. In attesa della sua sostituzione, la fattura irregolare conserva la propria irrilevanza fiscale; invece, qualora la sostituzione non avvenga, la fattura irregolare diviene fiscalmente rilevante, giacché il cessionario/committente deve provvedere alla sua annotazione ed alla conseguente regolarizzazione entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione, con contestuale pagamento della maggiore IVA eventualmente dovuta.

 

 

In tema di correttezza della qualifica dell’operazione, il destinatario della fattura, anche al fine di evitare l’applicazione della sanzione, non è tenuto a contestare la correttezza della qualifica dell’operazione effettuata dal fornitore (Cass. civ. n. 15302/2015), salvo che le informazioni utili alla corretta classificazione non siano in possesso del destinatario e siano da questi fornite al fornitore (ad esempio, nel caso di aliquota agevolata “su domanda” del cliente).

Non di meno, il destinatario, in fase di registrazione, è tenuto alla verifica che la qualifica risultante in fattura rispecchi il corretto regime IVA applicabile. Ad esempio, l’aliquota addebitata può essere inferiore a quella dovuta, ovvero il regime di non imponibilità o di non soggezione risulta erroneamente applicato.

Anche in questo casi, la fattura non può essere respinta: si può, invece, chiederne la regolarizzazione al fornitore, nei tempi sopra indicati e, in caso di inerzia, si deve ricorrere alla procedura di regolarizzazione.

 

 

Non è, infine, infrequente che il fornitore addebiti un importo diverso da quello concordato, evento che tuttavia non ha conseguenze sull’obbligo di annotazione del documento e sul diritto la detrazione dell’IVA, al di fuori, ovviamente di sotto o sovra fatturazioni di natura dolosa. In tal caso, se il corrispettivo addebitato è inferiore al dovuto, il fornitore ha l’obbligo di emissione della nota di variazione in aumento. Se il fornitore non procede in tal senso, il cliente deve ricorrere alla regolarizzazione con le modalità già illustrate.

Se, al contrario, la fattura contiene un corrispettivo superiore al dovuto, secondo gli accordi contrattuali, il cliente ha diritto di chiedere l’emissione di una “nota di credito” e può procedere, in caso di inerzia, con l’emissione di “nota di debito”.

In conclusione, i casi di respingimento della fattura cartacea sono limitati alle ipotesi di incoerenza radicale del documento rispetto all’operazione che esso rappresenta.

In tutte le altre ipotesi, il sistema normativo “difende” la fattura originariamente emessa, prescrivendone la regolarizzazione inter partes o con l’intervento dell’Amministrazione fiscale, nei casi normati.
Ed è questo un risultato perfettamente coerente con le indicazioni della norma unionale che riconosce la fattura come elemento essenziale del rapporto di traslazione dell’imposta.