Rimborso chilometrico o auto aziendale?
Rimborso chilometrico o auto aziendale? Che l’autovettura venga considerata un bene con una spiccata propensione all’utilizzo personale è convinzione fatta propria anche dal Legislatore fiscale.
È, infatti, indubbio che l’autovettura costituisca un bene che i contribuenti utilizzano anche al di fuori della sfera professionale o imprenditoriale.
La conseguenza è che parte del costo sostenuto per la sua acquisizione e/o utilizzo va considerata non inerente, e pertanto indeducibile sotto il profilo reddituale oltre che indetraibile ai fini Iva.
Detto ciò, appare altrettanto evidente – come si evince dall’ultima nota diffusa dallo studio Commerciale Cadau&Associati – che le penalizzazioni imposte dal Legislatore fiscale presentano attualmente delle misure davvero al limite.
La materia riguardante il trattamento fiscale delle autovetture è stata da ultimo revisionata dalla oramai datata L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), che ridusse dal 40 all’attuale 20% la percentuale di deduzione dei costi relativi al parco auto aziendale e all’autovettura utilizzata dai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti).
IN ITALIA
Sul tema dell’Iva è opportuno evidenziare in questa sede che la facoltà dell’Italia di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell’Iva al 40% in relazione all’acquisto dei veicoli e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al prossimo 31 dicembre 2019 dall’Unione Europea.
Nulla si sa di cosa accadrà a partire dal 01.01.2020.
In assenza di ulteriori proroghe dell’attuale misura di detrazione forfettaria potrebbe anche essere che la detrazione effettiva vada individuata sulla base dell’utilizzo del veicolo nell’ambito dell’attività imprenditoriale e/o professionale.
Restando alla disciplina attuale, il richiamato intervento del 2012 – ultimo di una lunga serie – ha comportato, in molti casi, una quasi totale indeducibilità dei costi legati alle vetture.
LEGGE FINANZIARIA
Questo scenario, pertanto, impone la necessità di operare – certamente ai fini fiscali – una valutazione circa le opportunità oggi messe a disposizione dal Legislatore per la gestione delle autovetture, anche in virtù del descritto quadro normativo, introdotto dalla Finanziaria 2008, e dei relativi chiarimenti forniti con la risoluzione n. 6/DPF/2008.
È quindi necessario ripensare alle scelte di convenienza riguardanti le soluzioni per la gestione del parco auto aziendale, tenendo in considerazione il fatto che l’auto concessa in uso promiscuo al dipendente oggi consente, ai fini Iva, una piena detraibilità dell’imposta assolta sia sulle spese di acquisizione che su quelle di gestione.
LEGGE UE
Queste considerazioni andranno comunque “pesate” anche alla luce delle modifiche che, ai fini Iva, la Legge Comunitaria 2008 ha introdotto all’articolo 14 D.P.R. 633/1972.
In particolare, al comma 3, laddove viene stabilito che il valore normale debba essere individuato sulla base di criteri stabiliti da uno specifico decreto ministeriale.
A distanza di un decennio, oramai, questo decreto non è ancora stato emanato, per cui ancora oggi si continua a fare riferimento agli importi forfettari di cui all’articolo 51 Tuir anche per l’assolvimento dell’Iva con riguardo all’utilizzo privato della vettura.