Ristrutturazione casa: come rimediare ad un errore nel bonifico?

Per chiarire alcuni dubbi relativi al capitolo ristrutturazione casa lo studio commerciale Aldo Cadau propone l’esito di un question time che specifica come rimediare ad un possibile errore in caso di bonifico.

Partiamo da un quesito.
Un contribuente ha eseguito alcuni lavori di ristrutturazione casa nel 2016 che beneficiano della detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia. Le relative fatture sono state pagate ad agosto 2016, con bonifici bancari, ma uno di questi non aveva l’indicazione degli estremi di legge e quindi non era «parlante».

Cosa accade dunque?
La circolare 43/E/2016 – specifica la nota dello studio Cadau&Associati – è applicabile solo ai bonifici errati fatti dopo tale data oppure, anche in caso di bonifico emesso prima del 18 novembre 2016. La domanda è allora: è possibile chiedere al fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore siano stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente?

La risposta che emerge è questa.
Per ottenere la detrazione del 50%, è necessario pagare le fatture con bonifico bancario o postale indicando, oltre al codice fiscale del beneficiario e la partita Iva dell’impresa, la causale di versamento (del tipo “Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione casa (detrazione fiscale 50%) articolo 16–bis del Dpr 917/1986. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno”).

 

Aldo Cadau studio commerciale

 

In alternativa, si ritiene sufficiente anche l’indicazione: detrazione del 50%, acquisto condizionatore (usando il modello di bonifico specifico per le ristrutturazioni edilizie), in modo comunque da consentire la ritenuta dell’8% da parte della banca che accredita il versamento nel conto corrente del fornitore (articolo 25 del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010 e successive modifiche).

Al riguardo, con la circolare 43/E/2016, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non si decade dai benefici se il pagamento avviene mediante assegno, ovvero bonifico incompleto.
In sostanza, in questo tipo di casi, se il bonifico risulta incompleto o mancante, il beneficio è comunque riconosciuto, a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che «i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito».

Questa documentazione deve essere conservata ed esibita dal contribuente al Caf che presta l’assistenza alla dichiarazione dei redditi, ovvero, su richiesta agli uffici dell’amministrazione finanziaria.