Tempo di scadenza. Tempo di versamenti per le imposte 2017
Il countdown è iniziato: ancora pochi giorni e scatta la prima scadenza per l’anno 2017 per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione del modello Redditi2017.
Un adempimento che quest’anno presenta delle novità importanti. Infatti, con il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) i termini di versamento delle imposte sono stati differiti, quindi, “a regime”, per i soggetti con partita iva, saranno previste delle scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento, dal 16 al 30 giugno, si applicherà a tutte le imposte (quindi anche ai contributi previdenziali) derivanti dalla auto-liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito.
MODALITÀ DI VERSAMENTO.
Le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo: dal 30 giugno, o dal 30 luglio, e fino al 30 novembre, e in questo caso saranno dovuti gli interessi.
Vediamo allora uno schema di rateazione delle imposte suddiviso fra Titolari di Partita Iva e Non Titolari di Partita Iva, con contestuale indicazione di possibili tempi di rateazioni e relativi interessi.
NON TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
Rata | Scadenza | Interessi | Scadenza con maggiorazione 0,4% | Interessi |
Unica | 30.06.2017 | 0 | 31.07.2017 | 0 |
1 | 30.06.2017 | 0 | 31.07.2017 | 0 |
2 | 31.07.2017 | 0,33 | 31.09.2017 | 0,33 |
3 | 31.08.2017 | 0,66 | 02.10.2017 | 0,66 |
4 | 02.10.2017 | 0,99 | 31.10.2017 | 0,99 |
5 | 31.10.2017 | 1,32 | 30.11.2017 | 1,32 |
6 | 30.11.2017 | 1,65 |
TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
Rata | Scadenza | Interessi | Scadenza con maggiorazione 0,4% | Interessi |
Unica | 30.06.2017 | 0 | 31.07.2017 | 0 |
1 | 30.06.2017 | 0 | 31.07.2017 | 0 |
2 | 17.07.2017 | 0,18 | 21.08.2017 | 0,18 |
3 | 21.08.2017 | 0,51 | 18.09.2017 | 0,51 |
4 | 18.09.2017 | 0,84 | 16.10.2017 | 0,84 |
5 | 16.10.2017 | 1,17 | 16.11.2017 | 1,17 |
6 | 16.11.2017 | 1,50 |
VERSAMENTI
I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24 utilizzando i seguenti codici.
TIPOLOGIA D’IMPOSTA | Soggetti Irpef | Soggetti Ires |
Imposte sui redditi – saldo | 4001 | 2003 |
Imposte sui redditi – acconto prima rata | 4033 | 2001 |
Imposte sui redditi – acconto seconda rata | 4034 | 2002 |
IVA annuale saldo | 6099 | |
Irap – saldo | 3800 | |
Irap – acconto prima rata | 3812 | |
Irap – acconto seconda rata | 3813 | |
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sezione Erario | 1668 | |
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sezione Regioni | 3805 |
COMPENSAZIONI
Si di ricorda che:
- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;
- dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
- ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere
La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità:
- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In questo caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).
DA CONSIDERARE
In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione di cui alla informativa dello scorso mese, riguardano le sole compensazioni “orizzontali” e non anche le “verticali”.
Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:
- le compensazioni “verticali” riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni “orizzontali”;
- non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate “verticali”: infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi “orizzontale” e soggiacere pertanto alle relative regole.
L’UNIVERSO DELL’IVA
A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi 2017, tuttavia vale ancora la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2017 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.
Questo significa che il debito Iva 2017 può essere versato alle seguenti scadenze:
- in unica soluzione al 16/3/2017, o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017;
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017, oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).
Nell’ipotesi di versamento in un’unica soluzione non sussiste l’ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
COSA ACCADE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI
Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:
- se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;
- se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.