Separazione delle attività ai fini Iva
Separare le attività ai fini Iva significa diverse cose:
– istituire più serie di registri (utili all’applicazione di regole specifiche in tema, ad esempio, di detrazione);
– provvedere a una liquidazione autonoma dell’Iva dovuta per ciascuna delle attività separate;
– gestire i passaggi interni, imputare gli acquisti all’uno o all’altro comporto.
La separazione delle attività – come specifica la nota redatta dallo studio commerciale Cadau&Associati di Cagliari – è certamente utile nei casi in cui alcune operazioni siano caratterizzate dal regime di esenzione, con conseguente perdita del diritto alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti, oltre al “fastidioso” obbligo di rettifica della detrazione già in precedenza operata in relazione ai beni ammortizzabili che si trovano ancora nel periodo di osservazione.

La separazione obbligatoria per legge
Il D.P.R. Iva prevede che, se il soggetto esercita contemporaneamente attività d’impresa e arti o professioni, l’imposta si applichi separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.
Inoltre, la separazione è richiesta qualora si applichino particolari regole di determinazione del tributo (quali la ventilazione dei corrispettivi) ovvero regimi speciali.
Il tutto può essere riassunto inquadrando i casi di separazione obbligatoria delle attività ai fini Iva:
1. Esercizio contemporaneo di imprese e di arti o professioni
È obbligatorio separare le attività di impresa da quelle di svolgimento di arti o professioni. Possono coesistere (salvo opzione per la separazione facoltativa) più attività di impresa ovvero più arti e professioni
2. Svolgimento di attività di commercio al minuto con utilizzo del metodo della “ventilazione dei corrispettivi”.
L’articolo 24, D.P.R. 633/1972 consente, per determinate categorie di commercianti al minuto (prodotti alimentari, dietetici, articoli tessili e vestiario, calzature, igiene personale, farmaci, etc.) che vendono promiscuamente beni soggetti ad aliquote diverse, l’annotazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquote, con ripartizione dell’ammontare degli stessi effettuata in proporzione all’ammontare degli acquisti.
L’obbligo non si applica ai soggetti:
– che svolgono, contemporaneamente ad altre attività commerciali, una o più delle attività, diverse da quella del commercio al minuto;
– che non si avvalgono del metodo della ventilazione ovvero non possono avvalersi del suddetto metodo in quanto i beni ceduti non sono compresi tra quelli indicati nel D.M. del 1973.
Non sussiste, altresì, l’obbligo della separata applicazione dell’imposta rispetto all’attività di commercio al minuto per le attività a essa accessorie ovvero non rientranti nell’attività propria dell’impresa (quali il servizio pubblico telefonico, il servizio di bilance pesa persone, locazioni immobiliari, etc.)
4. Attività agricola, con applicazione del regime speciale
La separata applicazione dell’imposta è obbligatoria anche nell’ipotesi di esercizio di più attività tra le quali sia compresa un’attività agricola rientrante nel regime speciale previsto dall’articolo 34, D.P.R. 633/1972.
Tale obbligo, invece, non sussiste nei casi di opzione preventiva per l’applicazione dell’imposta nei modi normali, nonché nei confronti dei produttori agricoli che effettuano, nell’ambito della stessa impresa agricola, operazioni diverse da quelle indicate nel primo comma dell’articolo 34 (c.d. imprese miste)
5. Attività di intrattenimento, giochi e spettacolo
Anche per l’attività degli spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici sussiste l’obbligo della separata applicazione dell’imposta dalle altre attività esercitate, sempreché per le dette attività venga applicata la particolare disciplina stabilita dall’articolo 74, D.P.R. 633/1972, che prevede l’applicazione forfettaria della detrazione.

La separazione facoltativa
Oltre ai casi di separazione obbligatoria, è possibile una scelta opzionale per il caso in cui il soggetto passivo eserciti più attività.
In questo caso la separazione presuppone:
• la tenuta di separate contabilità Iva;
• l’indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.
Proprio in relazione alla detrazione dell’imposta si individua la causa che suggerisce la scelta per la separazione; ad esempio, lo svolgimento di 2 attività delle quali una caratterizzata dal regime di imponibilità e l’altra da quello di esenzione, si possono evitare le limitazioni derivanti dall’applicazione del pro rata di detrazione, nell’ipotesi in cui si evidenzi un’elevata incidenza di Iva sugli acquisti dell’attività imponibile.
Tale situazione è frequente nel comparto immobiliare.
Le modalità di esercizio dell’opzione
La norma prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività.
La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività e i versamenti devono essere eseguiti per l’ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.