Società di capitali: nuove modalità per l’approvazione del bilancio.
Dallo studio commerciale di Cagliari Cadau&Associati – coordinatore, il commercialista Aldo Cadau.
Il bilancio di esercizio rappresenta il principale strumento informativo per la conoscenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario d’impresa.
Vi segnaliamo di porre particolare attenzione anche sugli adempimenti a carico degli amministratori per la predisposizione del progetto di bilancio, la sua approvazione, la successiva convocazione dei soci e dopo l’approvazione da parte dei soci del bilancio, anche il deposito della copia presso il Registro delle Imprese e il pagamento delle imposte.
I soggetti obbligati alla redazione del bilancio e che devono altresì portarlo all’approvazione dell’assemblea, sono:
- gli amministratori nel sistema tradizionale;
- il consiglio di gestione nel sistema dualistico;
- gli amministratori nel sistema
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Pagamento delle imposte
Infine si approfondisce il tema relativo al pagamento delle imposte in quanto, l’art. 17 del DPR 435/2001 prevede il termine entro cui le Società di capitali e gli Enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, distinguendo tra:
- la data di chiusura dell’esercizio,
- la data di approvazione del bilancio.
Questo lo schema:
ORDINARIO –
se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), compresa quella unificata, deve essere effettuato entro il giorno 30 giugno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, fermo restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni (31 luglio), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
DIFFERITO –
se le società che approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare le imposte a saldo entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Anche tali soggetti possono beneficiare del differimento al 30° giorno successivo a quello sopra indicato, con applicazione dello 0,40%. I termini di versamento delle imposte sopra indicati valgono anche nel caso di bilanci non approvati.