Società di capitali: perdite 2020 congelabili al 2025

I decreti legge che si sono rincorsi nel 2020, in un contesto di eccezionale emergenza, hanno prodotto (tra le altre cose) un insieme disorganico di norme transitorie, di ordine solitamente civilistico (ma a volte con implicazioni fiscali derivate), con l’obiettivo, evidente, di permettere alle società di superare l’esercizio 2020 senza essere costrette ad entrare nel perimetro di uno stato di crisi civilistico.

 

Le norme emanate sono state diverse: qualcuna si nota per la particolare convenienza (come quella sulla Rivalutazione dei beni d’impresa), qualcuna perché un poco maldestra (come il cosiddetto Blocco degli ammortamenti civilistici), qualche altra per la semplicità e l’efficacia, come quella che prevede il congelamento delle perdite civilistiche realizzate nel 2020 in relazione agli obblighi prescritti dal Codice civile, per il caso in cui queste si rivelino di particolare entità.

 

Nello specifico l’articolo 6 del DL 23/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020), prevedeva, con molta efficienza operativa, una deroga temporanea alle imposizioni previste dal Codice civile per il caso in cui le perdite dell’esercizio fossero superiori a un terzo del capitale sociale, nelle differenziate fattispecie in cui risultasse entro il limite minimo legale previsto o al di sotto di questo.

 

Tuttavia, la norma in questione, scritta in emergenza, aveva un grosso limite: prevedeva l’ibernazione di queste perdite per una parte del 2020, ma nulla ci diceva su cosa sarebbe successo il 1° gennaio 2021; considerando che, in mancanza di diverse indicazioni, la disciplina transitoria poteva considerarsi esaurita in tale data.

 

 

Aldo Cadau studio commerciale Cagliari società capitali

 

 

Negli ultimi giorni di dicembre del 2020, in occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021, il Legislatore interviene nuovamente sulla questione per risolvere il problema dell’esaurimento dell’efficacia normativa, e lo fa riscrivendo quasi ex novo l’articolo 6 del DL 23/2020 (attraverso l’articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021).

 

La nuova disposizione, che interessa tutte le società di capitali, ha per oggetto le perdite d’esercizio emerse in tutto l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, e inizia disapplicando, per lo stesso periodo contabile, gli obblighi previsti dal Codice civile per le perdite che superano un terzo del capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, confermando la precedente versione della norma; per un approfondimento dell’intero argomento si rinvia all’articolo Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL.

 

La vera novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021,si legge nel prosieguo della norma e riguarda il quando gestire tali perdite emerse e congelate nel 2020: è prescritto infatti che, nel caso in cui queste superino un terzo del capitale ma nei limiti nel minimo legale previsto, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo del capitale sociale non è l’esercizio immediatamente successivo (come da normativa a regime prevista dal Codice civile), ma il quinto esercizio successivo, quindi entro il termine di approvazione del bilancio 2025.

 

Quando tali perdite, realizzate nell’esercizio 2020, riducano il capitale al di sotto del minimo legale previsto per la specifica forma societaria interessata, la decisione obbligatoria in tema di ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, può essere rinviata fino al quinto esercizio successivo, quindianche in questo caso, entro il termine dell’approvazione del bilancio 2025.

 

 

Queste perdite, la cui gestione può essere sospesa fino al 2025, dovranno essere, distintamente indicate in Nota integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

La norma non fa riferimento al caso delle società non obbligate alla redazione della Nota integrativa (come le cosiddette microimprese), ma alla luce della disciplina ordinaria sul tema, si può presumere che il prescritto valga anche per queste, purché espongano gli obblighi informativi previsti in calce allo Stato patrimoniale.