Sostegno per le società che aumentano il capitale

L’articolo 26 del DL 34/2020 – il cosiddetto Decreto Rilancio (convertito nella legge 77/2020) ha introdotto un importante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo).

Nello specifico parliamo di soggetti che effettuino un aumento di capitale, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019.

 

Le norme sul rafforzamento patrimoniale prevedono due crediti d’imposta distinti e contemporanei:

 

1) un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento (fino ad un massimo di 2 milioni di euro) e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società,

2) un ulteriore credito per la società, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso.

 

 

Aldo Cadau commercialista Cagliari Aumento capitali

 

 

La prima misura dell’agevolazione

 

Soddisfatte le condizioni, il legislatore riconosce ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), un credito d’imposta pari al 20%.

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile (800.000,00 euro, in genere) ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

 

La seconda misura legata alle perdite delle società

Il comma 8, dell’art. 26, del D.L. n. 34/2020 riconosce alle stesse società di cui al comma 1, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite civilistiche eccedenti il 10 % del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20, sempre che soddisfano altresì le ulteriori seguenti condizioni:

  1. alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
     

  2. si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

     
  3. si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;


     
  4. non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

     
  5. non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

     
  6. nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000;

     
  7. numero di occupati inferiore a 250 persone, solo nel caso di accesso all’agevolazione Fondo Patrimonio PMI.

 

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.