Superbonus 110% ed Ecobonus: cessione e per lo sconto

Mentre si stanno valutando criticità e opportunità del Superbonus del 110% e la relativa cessione del credito, dobbiamo ricordare ai cittadini e agli operatori che lcessione del credito o lo sconto in fattura riguarda anche le spese per ristrutturazioni edilizie e interventi energetici che continueranno a mantenere le “vecchie” detrazioni fiscali per come quelle del 50 o 65%. 

Premesso quindi che sconto o cessione del credito non sono limitati agli interventi che godranno della nuova agevolazione del 110%, vediamo più nello specifico quali sono le spese e come devono essere applicati.

L’agevolazione prevista dal Superbonus 110% è vincolata all’attività dei tecnici abilitati, con riferimento all’esercizio dell’opzione che il contribuente può manifestare per fruire dell’ecobonus mediante uno sconto in fattura o un credito d’imposta cedibile.

Questo specifico aspetto è oggetto di alcune novità alla luce dellarticolo 121 comma 1 del decreto Rilancio e dispone per i soggetti che, nel 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia e energetica per le quali compete una detrazione fiscale la possibilità di fruire dell’agevolazione sotto forma, alternativamente, di:

  1. sconto in fattura: cioè uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e, a sua volta, da questi recuperato anche sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

  2. credito d’imposta: cioè un credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Superbonus 110% Aldo Cadau Studio Commerciale Cagliari

 

 

Fra le novità anche la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL)per gli interventi di ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; detti SAL non potranno essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno SAL dovrà riferirsi almeno il 30% del medesimo intervento.

Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto suindicati, ai sensi dell’articolo 119 c. 11 del decreto Rilancio, il contribuente deve richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

I dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità.

Dalle ultime dichiarazioni del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, rese durante l’audizione del 22 luglio davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, risulta inoltre che il visto di conformità dovrà essere rilasciato anche per la fruizione della maxi detrazione del 110% e non solo per cessione e sconto in fattura.

 

N.B.: I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati, in quanto obbligatorie in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.