Via l’obbligo di mora per le transazioni commerciali.

Decade l’obbligo di costituzione in mora per ottenere gli interessi legali in caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2018.

Come riporta la nota diffusa dallo studio commerciale di Cagliari Aldo Cadau, a precisarlo è una circolare del ministero delle Finanze (Mef) che specifica nel contempo come vadano calcolati gli interessi.

Il mini pacchetto di novità per le inadempienze nelle transazioni commerciali riguarda tutti i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, quando comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi a fronte di un prezzo concordato.

Fino a oggi il creditore, come ricorda la nota redatta dallo studio commerciale Aldo Cadau di Cagliari, in  caso di ritardo nei pagamenti, aveva l’obbligo di costituirsi in mora per richiedere gli interessi sulle transizioni commerciali: con la circolare del Mef, invece, le spettanze derivanti dall’inadempienza decorrono automaticamente a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Come stabilito dallo stesso decreto legislativo 231, rientra nella categoria di impresa ogni soggetto che esercita un’attività economica organizzata nonché tutti i liberi professionisti, siano essi iscritti o non iscritti ad albi o collegi. Sono loro, in qualità di creditori, ad avere diritto agli interessi di mora.

 

studio commerciale Aldo Cadau Cagliari

 

 

Quanto all’ammontare degli interessi di mora, dal Mef hanno stabilito che sua entità viene definita semestralmente dallo stesso Ministero sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea e maggiorato di otto punti percentuali. Tale saggio, da definirsi in fase contrattuale, va calcolato sulla somma che si sarebbe dovuta pagare entro la scadenza del termine, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura (o nella equivalente richiesta di pagamento).

Dal Mef hanno diffuso sia la formula matematica del regime finanziario per il calcolo dell’interesse semplice. La formula è I=C*i*T/365. Dove ‘I’ sono gli interessi moratori, ‘C’ è il capitale non pagato alla scadenza, ‘i’ è il tasso di interesse, ‘T’ sono i giorni di ritardo e ‘365’ quelli che compongono l’anno solare.

Pubblichiamo di seguito la tabella del Ministero con i saggi per semestre dal 2014 che le imprese creditrici hanno l’obbligo di rilevare, sebbene non siano intenzionate a richiederne il pagamento.

 

Periodo Saggio Tasso di interesse annuo
1° semestre 2014 0,25% 0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014 0,15% 0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015 0,05% 0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015 0,05% 0,05% + 8% = 8,05%
1° semestre 2016 0,05% 0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2016 0,00% 0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2017 0,00% 0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2017 0,00% 0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2018 0,00% 0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2018 0,00% 0,00% + 8% = 8,00%