Veicoli elettrici: la disciplina per i contributi
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 il decreto 25 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica che, in attuazione della legge n. 126/2020, disciplina la concessione e l’erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.
Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari per il finanziamento degli interventi saranno percentualmente così ripartite:
a) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 80%;
b) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 10%;
c) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti: 10%.
Beneficiari
Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di cui alle precedenti lettere a) e b), possono beneficiare del contributo le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
- non hanno ricevuto né richiesto alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica di cui alla precedente lettera c), possono beneficiare del contributo i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.
Contributo concedibile
Il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis.
Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.
Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni§
Con successivi provvedimenti del Ministero saranno definiti i modelli di domanda per le imprese e i professionisti, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, l’ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare e sono fornite indicazioni operative per l’attuazione degli interventi.